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D.P.R. 16/12/1992 n. 4956 . Il segnale fine centro abitato (fig. Ii.274) è costituito dalla combinazione di un segnale di località sbarrato obliquamente in rosso e da un segnale di con- ferma recante i nomi di due o tre località successive, integrati dalle rispettive distanze in chilometri. Le caratteristiche della combinazione sono le seguenti: A) dimensioni suggerite 120 x 160 cm; B) colori: parte superiore con fondo bianco, cornice e iscrizioni nere, barra obliqua rossa (dall'alto a destra in basso a sinistra); nella parte inferiore, con fondo blu e iscrizioni in bianco, le distanze espresse in chilometri delle località seguenti; C) prima riga in alto il prossimo centro abitato; D) nella riga o righe sottostanti il centro abitato o i centri abitati successivi importanti, come il capoluogo della provincia. 7 . I segnali inizio e fine regione (fig. Ii.275) e inizio e fine provincia (fig. Ii.276) sono a fondo verde o blu, in relazione al tipo di strada sulla quale sono installati, con cornici ed iscrizioni bianche. Il nome della regione o provincia in cui si entra è posto superiormente, quello della regione o provincia da cui si esce, posto inferiormente, è barrato con una fascia obliqua rossa, come nel segnale di fine centro abitato. Le dimensioni suggerite del segnale sono di 90 x 200 cm. 8 . Non è consentito aggiungere al nome della località altre iscrizioni, né porre sotto il segnale altre scritte sia pure con pannello aggiuntivo. I segnali non conformi devono essere riportati nella norma a cura di chi li ha posti in opere. L'ente proprietario o concessionario della strada deve imporre il ripristino a chi è tenuto e, in caso di inadempienza entro sessanta giorni, può provvedervi d'ufficio con l'addebito delle relative spese. All'uopo comunicherà, con raccomandata con ricevuta di ritorno, al soggetto tenuto, la nota delle spese, con diffida a versarle entro venti giorni dal ricevimento della nota. Se nel termine fissato il versamento non è effettuato, l'ente proprietario si rivolge al prefetto che, entro trenta giorni emette ordinanza ingiuntiva di pagamento, che costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge. 9 . I segnali di localizzazione dei luoghi o zone di pubblico interesse, non altrimenti individuabili, possono essere installati in corrispondenza dei posti di pronto soccorso, stazioni, posti di polizia o carabinieri, informazioni, ospedale, comune, vigili urbani. 10 . I segnali di cui al comma nono sono posti perpendicolarmente all'asse stradale, all'altezza del punto segnalato e sono costituiti dal simbolo e da una freccia orizzontale rivolta verso l'ingresso. I simboli sono fissati nelle figure da ii.100 a ii.231. Le dimensioni sono le stesse di quelle dei segnali che indicano servizi di impianti utili (tab. Ii.8). Il colore del fondo è bianco, con cornice e freccia nera (figure da ii.277 a ii.284). Art. 132. (art. 39 cod. Str.) (segnali di conferma) 1 . I segnali di conferma possono essere posti sulle strade di uscita dalle principali località o dopo attraversamenti di intersezioni complesse. 2 . Questi segnali sono posti lungo l'itinerario nelle posizioni più idonee ad evitare errori di percorso in caso di distrazione o scarsa visibilità. 3 . Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, il segnale di conferma è posto a circa 500 m dopo la fine delle corsie di accelerazione. 4 . Sul segnale di conferma (fig. Ii.285) possono iscriversi più nomi di località, seguiti dalle rispettive distanze chilometriche, nell'ordine con il quale esse vengono raggiunte lungo l'itinerario e con caratteri di diverse dimensioni a seconda dell'importanza di esse. 5 . Sulla viabilità urbana la funzione di conferma può essere assolta da segnali di direzione con freccia verticale verso l'alto. 6 . Il segnale di conferma può coincidere con il segnale di identificazione della strada, combinato con freccia verticale (fig. Ii.286). In tal caso è opportuno che detti segnali compaiano anche sul preavviso di intersezione, sul segnale di preselezione e su quello di direzione. 7 . I simboli di cui all''articolo 125, comma secondo, abbinati a frecce verticali, possono costituire segnali di conferma (figg. Ii.287, ii.288, ii.289); abbinati a frecce orizzontali possono costituire segnali di direzione. Art. 133 (art. 39 cod. Str.) (segnale nome-strada) 1 . Il segnale nome-strada indica il nome di strade, vie, piazze, viali e di qualsiasi altra tipologia viaria e deve essere collocato nei centri abitati su entrambi i lati di tutte le strade in corrispondenza delle intersezioni. 2 . Nelle zone centrali della città il segnale nome-strada può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale. 3 . I segnali nome-strada hanno le dimensioni e le caratteristiche di cui alla tabella ii.15 e cornice di colore blu. 4 . Il segnale nome-strada può essere applicato: A) al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra 3,00 e 3,50 m circa dal piano stradale (fig. Ii.290); B) nelle piazze, viali alberati, ecc. Su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza (fig. Ii.291); C) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi; D) in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro; E) nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 m, salvo casi di impossibilità materiale. 5 . Nelle strade a senso unico il segnale senso unico parallelo deve essere applicato congiuntamente al segnale nome-strada, sullo stesso supporto e al di sotto di quello; i due segnali devono avere uguali dimensioni. 6 . Il segnale nome-strada può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada (fig. Ii.292). 7 . Il segnale di numero civico può essere utilizzato pr indicare il numero delle civili abitazioni, singole o condominiali, secondo le norme dei regolamenti comunali in materia. Inoltre è consentito applicare, ogni decina di numeri circa, un numero civico perpendicolare all'asse stradale, fissato sui pali della pubblica illuminazione o su altri supporti, in maniera che esso appaia frontalmente alle correnti del traffico (fig. Ii.293). 8 . Il segnale nome-strada non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie. Art. 134. (art. 39 cod. Str.) (segnali turistici e di territorio) 1 . Le indicazioni di questa categoria possono essere inserite nei segnali di cui agli articoli 127, 128, 130 e 131 e si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'articolo 78, comma secondo: A) turistiche; B) industriali; C) alberghiere; D) territoriali; E) di luoghi di pubblico interesse. I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli di cui alle figure da ii.100 a ii.231. 2 . I segnali con le indicazioni di cui al comma primo possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione di cui al presente regolamento. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo. 3 . L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali di cui al comma primo è a carico del soggetto interessato all'installazione; qualora trattasi di soggetto diverso dall'ente proprietario della strada, dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione. 4 . I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco. Simboli, iscrizioni e composizione grafica sono esemplificati dalle figure ii.294 e ii.295. 5 . I segnali con le indicazioni di cui al comma primo, lettera b) possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio all'industria, purchè non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica siano installati in posizione autonoma. 6 . Nessuna indicazione di tipo "industria" può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove ove necessario col "gruppo segnaletico unitario" ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di "zona industriale" (fig. Ii.296) che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione. 7 . Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona industriale; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla "zona industriale" in genere (fig. Ii.297) . 8 . Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione. 9 . I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico è subordinata alla autorizzazione dell'ente proprietario della strada che stabilirà le modalità per la posa in opera. 10 . La segnaletica di indicazione alberghiera comprende: A) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui al punto b) seguente (fig. Ii.298) ; B) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (fig. Ii.299) C) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (figura ii.300 e ii.301). 11 . I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure. Art. 135. (art. 39 cod. Str.) (segnali utili per la guida) 1 . I segnali utili per la guida devono essere collocati in prossimità del luogo indicato (segnali di localizzazione). Tali segnali possono essere preceduti da un segnale di tipo composito (segnale di preavviso), che riporta anche una freccia indicante la direzione da seguire, ed eventualmente possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello ii.1, indicante la distanza in metri tra il segnale e il luogo indicato. I segnali di questa categoria devono avere le dimensioni di cui alle tabelle ii.6 e ii.7, salvo diversa indicazione. Per le autostrade devono essere adottate dimensioni di 120 x 120 cm, con proporzionale aumento delle altre grandezze, e colore di fondo verde. Se utilizzati come inserti, le loro dimensioni devono essere adeguate a quelle del segnale in cui sono inseriti ed alla relativa composizione grafica. 2 . Il segnale ospedale (fig. Ii.302) deve essere usato per indicare la vicinanza di ospedali, case di cura, cliniche, istituti di ricovero per ammalati; esso ha, fra l'altro, lo scopo di invitare gli utenti della strada ad adottare le precauzioni dovute ed in particolare ad evitare i rumori. Il nome dell'ospedale o delle altre case indicate può essere riportato su pannello integrativo modello ii.6; qualora l'ospedale comprenda un pronto soccorso, il segnale deve essere abbinato con quello di pronto soccorso (figura ii.353).
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